Norme in materia di biotestamento

Manuela Englaro, Fabiano Antoniani alias DJ Fabo: due storie totalmente diverse, unite da un filo rosso di drammaticità. Storie estreme e per questo non completamente significative di una realtà media caratterizzata da una maggioranza di casi mediogrigi, comunque, drammatici. Non è la drammaticità del tema a essere lo scoop. La fecondazione assistita, l’interruzione volontaria di gravidanza, i trattamenti con cellule staminali e tutti gli altri argomenti di bioetica permeano ogni secondo della nostra realtà quotidiana, pur se spesso ci si volta dall’altra parte per timore di affrontarli. Le difficoltà di concepimento, le gravidanza interrotte, la cronicità, la non autosufficienza sono tutte parole che stimolano l’indifferenza di chi non le affronta e rinfocolano il dramma di coloro che le vivono tutti i momenti della propria giornata. Non fa eccezione il tema del fine vita. Quanto detto è una premessa volutamente permeata di ovvietà per introdurre la riflessione sulle manovre legislative in seno alle Camere, aventi come oggetto il cosiddetto  biotestamento. Il testamento è qualcosa che si applica e inizia la propria efficacia solo dopo la morte, mentre qui parliamo di scelte incidenti durante la vita, che quindi regolamentano un qualcosa che avviene, anche se in prossimità di un exitus, prima di esso e non solo in sua conseguenza.

Ma cosa si intende per testamento biologico o, meglio dire “dichiarazione di volontà anticipata” nei trattamenti sanitari? La definizione data nel disegno di legge n. 1142, così detto Mantero, è: l’atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari nonché in ordine all’uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all’eventuale donazione del proprio corpo, di organi o di tessuti a scopo di trapianto di ricerca o di didattica, alle modalità di sepoltura e all’assistenza religiosa.

È essenziale citare ciò che il suddetto ddl definisce come “trattamento sanitario”: il trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi o estetici.

Parliamo di questioni che inevitabilmente toccano chi? La singola persona nelle proprie libertà essenziali, fedi religiose, affetti familiari, e tutto ciò che riguarda strettamente la sfera di autonomia di tutti noi. Tuttavia, sono questioni che riguardano anche altri soggetti, come medici, infermieri, operatori socio sanitari, familiari, ecc. Di essi, oltre all’orientamento obiettivo della propria coscienza, vanno considerati gli aspetti giuridici tutelanti in caso di ricorso all’autorità giudiziaria. Ad esempio a tutt’oggi, io, figlio di un paziente in fase terminale che ha espresso la scelta di non alimentarsi più, potrei denunciare il medico e/o l’infermiere per omissione di soccorso ed eventualmente per assistenza al suicidio o omicidio colposo (…che alcuni pm potrebbero pure interpretare come volontario), dopo la morte del mio genitore. Tralasciando il dramma naturale e indiscutibile di assistere un caro in procinto di abbandonarci, chi potrebbe decidere prioritariamente sul piano giuridico se rendere operativa una libera scelta di una persona a fine vita a rinunciare ad alimentarsi o a idratarsi. Oppure, in caso di assenza dei parenti naturali, chi, tra le figure coinvolte nella tutela legale dei pazienti terminali, potrebbe dare il via a quanto deciso anticipatamente dal medesimo paziente?

In questa complessità si insinua la domanda che non può essere esaurita da una risposta univoca: «È possibile legiferare pensando di affrontare e risolvere tali complessità etiche, trattabili  solo con la coscienza del singolo? La domanda, se così posta, diventa retorica. Se quello etico è un terreno del singolo e della propria coscienza, il forzare quell’intima relazione con un atto per propria natura collettivo come una legge o una qualunque norma è un ossimoro perfetto per cui la risposta ovvia è no. Quindi, quanto detto basterebbe a ritenere inutili gli sforzi di chi sta cercando una soluzione normativa? La mia risposta è ancora no, perché occuparsi di temi delicati e complessi, proprio per la loro delicatezza, merita comunque uno sforzo. In secondo luogo tra i motivi di complessità ce ne sono alcuni che oltre a riguardare gli aspetti della coscienza servono a regolamentare la legittimità delle condotte di tutti. Esiste una differenza sostanziale tra la necessità indiscutibile del cattolico di salvaguardare il mantenimento della vita in tutte le sue declinazioni e la necessità di chiunque, laico o religioso che sia, di tutelare la dignità umana e la propria libertà di autodeterminarsi, soprattutto di fronte alla propria sofferenza.

Chi osteggia preventivamente il disegno di legge, definendolo un’anticipazione all’eutanasia di Stato, se non addirittura già un via libera al suicidio assistito, suona come il genitore che chiude a chiave in camera il figlio perché il concedergli di uscire di casa lo esporrebbe al rischio di farne un tossicodipendente. Sventolare l’eutanasia in questa delicata fase di approccio a un problema così complesso e sensibile significa eluderne subito la discussione oppure puntare al suo naufragio.

Ho letto il disegno di legge e sinceramente, con tutte le possibili e auspicabili modifiche migliorative del mondo, (sono tredici articoli e potrebbe includerne altri ad esempio sui problemi di obiezione dei sanitari) non l’ho trovato eretico, ma semplicemente da completare. Affronta temi tecnici, con ovvii risvolti ideologici e spirituali che oggi rappresentano un tremendo carico di incertezza spesso affrontata viaggiando a vista, senza alcun aiuto o riferimento. Guai a trattare questa vicenda come una diatriba politica o peggio una lotta di religione.

A proposito, in merito alla strombazzata generale di quasi tutti i quotidiani a proposito dell’aula del Parlamento vuota lunedì 13 marzo, pare che il giorno della discussione generale, di solito proprio il lunedì, possano conferire solo i deputati iscritti dal gruppo di appartenenza nei giorni precedenti e sia concesso un massimo di minuti per ogni gruppo. Il lunedì, peraltro, pare che non si voti in aula, e che sia una giornata utilizzata dagli stessi parlamentari per incontri sul territorio, giri nei ministeri e lavoro d’ufficio.

Per questo l’aula era vuota.

Author: admin

Michele Morandi nasce a Napoli nel 1964. Dal 1990 vive a Torino dove svolge la professione di Medico Igienista. Il suo indissolubile legame con Napoli, così come la cultura degli anni ’70, hanno fortemente influenzato la sua azione creativa. La trasposizione di immagini e vissuti del passato sono sempre diretti a un’interpretazione della realtà corrente. Nel 2013 pubblica per la Hever editrice L’uomo che non esiste. Il volume è stato presentato a Napoli presso la Saletta Rossa della Libreria Guida e a Torino al Salone Internazionale del Libro di quell’anno. Nel 2015 pubblica sempre per la Hever editrice Il teorema della memoria, presentato a Torino in anteprima presso il Salone Internazionale del Libro e a Napoli presso il Palazzo delle Arti. Nel 2019 pubblica per L’Erudita del Gruppo Giulio Perrone Editore Segui la marea. E’ autore del blog Il buco nelle nuvole, una pagina che oltrepassa la cortina nebbiosa del politically correct e del pensiero unico oggi imperante nel giornalismo e nella politica.